Amministratore non esecutivo indipendente – Lead Independent Director
Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti il 10 maggio 2023 per tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025. Dei nove Amministratori nominati, sei sono stati tratti dalla lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze (lista di “maggioranza”) e tre dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani ed esteri (lista di “minoranza”). L’Assemblea ha nominato Giuseppe Zafarana Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’11 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Claudio Descalzi Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni e Luca Franceschini, Director Compliance Integrata, Segretario del Consiglio di Amministrazione e Board Counsel. Il Consiglio ha altresì nominato Raphael Louis L. Vermeir Lead Independent Director, ai sensi della raccomandazione 13, lettera c) del Codice di Corporate Governance. Il Lead Independent Director rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, e coordina le riunioni dei soli amministratori indipendenti.
L’11 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno quattro Comitati, con funzioni istruttorie, propositive e consultive:
Lo Statuto di Eni prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti. Il numero esatto è determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Lo Statuto prevede inoltre che gli azionisti di minoranza possano designare un numero di loro rappresentanti nel Consiglio pari ai tre decimi del totale (arrotondando tutto all' unità superiore).
Il Testo Unico della Finanza stabilisce che almeno uno degli Amministratori, ovvero due, se il Consiglio è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 3, dello stesso Testo Unico, nonché, se lo Statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento.
Lo Statuto di Eni, dispone in senso migliorativo rispetto a quanto stabilito dalla legge, prevedendo almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiori a cinque, debbano possedere i citati requisiti di indipendenza.
Inoltre, Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020, cui Eni ha aderito il 23 dicembre 2020, prevede che una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente, nel senso di non intrattenere, né di avere di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati a quest’ultima, relazioni tali da condizionarne l’attuale autonomia di giudizio.
Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti devono essere adeguati alle esigenze dell’impresa e al funzionamento dell’organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. Nelle società grandi diverse da quelle a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell’organo di amministrazione. Tale quota, applicabile a partire dai rinnovi successivi al 31 dicembre 2020, è rispettata da Eni.
Lo Statuto di Eni, inoltre, richiede che gli Amministratori (e i Direttori Generali) possiedano i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. In particolare, gli Amministratori devono possedere gli stessi requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli organi di controllo delle società quotate, nonché gli ulteriori specifici requisiti prescritti dalle norme speciali ad essi applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione valuta in occasione della nomina e periodicamente, unitamente ai requisiti di indipendenza, anche quelli di onorabilità degli Amministratori, nonché l'inesistenza di causa di ineleggibilità e incompatibilità. Al Comitato per le nomine è attribuito il compito di provvedere all'istruttoria relativa alle verifiche periodiche dei requisiti di indipendenza e onorabilità degli Amministratori e dell'assenza di causa di incompatibilità o ineleggibilità in capo agli stessi.
Il Collegio Sindacale è chiamato a verificare l'applicazione corretta dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.
Nel caso in cui in capo a un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede alla sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.
Conformemente alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance cui Eni aderisce, il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Eni, anche in considerazione della partecipazione ai Comitati consiliari della Società.
Di seguito l’orientamento approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11 maggio 2023:
a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire la carica di:
Consigliere esecutivo in altra società quotata ovvero in una società finanziaria1, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
Consigliere non esecutivo o Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni.
b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un Amministratore esecutivo di Eni2.
Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni.
Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.
In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o componente di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l’assunzione dell’incarico ove ne ravvisi l’incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni.
La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo si applica anche ai Direttori Generali, ad eccezione delle previsioni sul divieto di cross-directorship.
Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla nomina e periodicamente, previa istruttoria del Comitato per le nomine, sulla base delle informazioni fornite, verifica il rispetto da parte degli Amministratori dei limiti al cumulo degli incarichi in altre società stabilito dal Consiglio stesso.
1) Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza).
2) Si considerano “cariche ricoperte in società del Gruppo Eni”, escluse dal limite del cumulo, anche gli incarichi non esecutivi ricoperti su designazione Eni in società collegate o a controllo congiunto.
ll Consiglio si riunisce, come previsto nello Statuto, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o - in sua assenza o impedimento - l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando è richiesto da almeno due Consiglieri (da parte di un consigliere se il Consiglio è composto da tre membri) per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio.
La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.
Il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio di amministrazione sono disciplinati da un Regolamento, approvato da ultimo nella riunione dell’11 maggio 2023, che disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni consiliari.
Particolare attenzione è dedicata al ruolo del Segretario del Consiglio e Board Counsel (Segretario della Società), che riveste una funzione di garanzia per il Consiglio e i Consiglieri, la cui attività è disciplinata in dettaglio dallo Statuto del Segretario allegato al Regolamento.
Nel corso del 2022, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 16 volte con una durata media di circa 3 ore e 38 minuti e con una media di partecipazione del 97,9% degli Amministratori. Alle riunioni consiliari sono intervenuti, di regola, i manager della Società e delle sue controllate, per fornire informazioni sulle materie all'ordine del giorno in coerenza con la Raccomandazione 12, lett. c) del nuovo Codice di Corporate Governance, cui Eni aderisce.
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