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Il Modello 231

Modello 231

La disciplina della “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” (decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), in cui il Modello 231 di Eni trova fondamento, prevede che le società possano essere sanzionate, in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati – in Italia o all'estero – nell'interesse o a vantaggio della società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità finanziariamente autonoma e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cosiddetti soggetti in posizione apicale) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti.

Sin dal 2004, Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha adottato e costantemente aggiornato un proprio Modello 231.

Tale Modello è costituito da una “parte generale”, contenente i principi architetturali e di governance del modello organizzativo e da una “parte speciale” che individua i processi aziendali, le Attività Sensibili (attività aziendali in cui può ravvisarsi il rischio di commissione dei reati presupposto afferibili alla responsabilità amministrativa degli enti) e i relativi standard di controllo posti a presidio delle stesse.

Contestualmente all’adozione del Modello 231, è stato istituito il relativo Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull’effettività e sull’adeguatezza del Modello 231, riferendo in merito alla sua attuazione al vertice societario. La responsabilità dell’aggiornamento del Modello 231 è dell’Amministratore Delegato, già incaricato della sua attuazione. Le modifiche alla parte generale seguono iter diversificati a seconda del capitolo oggetto di modifica. 

Eni promuove l’adozione e l’efficace attuazione da parte di tutte le società controllate di idonei sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa derivante da reato. A tal fine le regole del sistema normativo interno di Eni assicurano che tutte le società controllate italiane adottino, nella gestione delle attività a rischio ai fini della responsabilità di impresa, principi e presidi di controllo coerenti con i principi e i presidi di controllo previsti nel Modello 231 di Eni.

I rappresentanti indicati da Eni negli organi sociali delle società in cui Eni non ha una partecipazione di controllo promuovono l’adozione di sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa derivante da reato, in coerenza con le misure adottate da Eni.

Modello 231: standard generali di trasparenza

Il Modello 231 - e per le Società Controllate estere il Modello di Compliance – si fondano sui seguenti standard generali di trasparenza al cui rispetto sono tenuti sia Eni sia le Società Controllate di Eni, in Italia e all’estero, sia le terze parti secondo le formulazioni previste in apposite clausole contrattuali/dichiarazioni:

  • Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza, ovvero separazione di compiti e responsabilità tale da evitare situazioni di concentrazione di attività incompatibili su uno stesso soggetto e la creazione di condizioni di rischio in merito all’attendibilità delle informazioni e alla correttezza dello svolgimento delle attività stesse;
  • Norme: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’Attività Sensibile (principi di comportamento, ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dell’Attività Sensibile);
  • Poteri di firma e poteri autorizzativi: con riguardo ai soggetti deputati alla gestione dell’Attività Sensibile, devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni idonee anche a garantire che l’attribuzione dei predetti poteri avvenga in coerenza con i compiti, i ruoli e le responsabilità definite dall’organigramma aziendale e dalla documentazione organizzativa;
  • Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto della formazione e dell’attuazione delle decisioni della Società, nonché le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2023


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