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Oppure , la nostra nuova soluzione di intelligenza artificiale.

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Informativa in merito alla facoltà di richiedere la sospensione dei termini di pagamento per le forniture di energia elettrica e gas naturale a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia

Informiamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 20/2026/R/COM (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore di tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

In particolare, ARERA ha disposto la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Possono beneficiare della misura di cui sopra le forniture di energia elettrica e gas naturale, ubicate nei Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 (cfr. allegati), asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali.

Inoltre, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applica la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026.

I titolari delle forniture interessate, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, devono presentare al proprio fornitore., entro la data del 30 aprile 2026, istanza per usufruire della suddetta sospensione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi.

L’istanza può essere presentata dal cliente via e-mail, PEC o posta ordinaria agli indirizzi comunicati da Eni S.p.A. utilizzando il modulo di cui all’Allegato A alla citata deliberazione (cfr. allegati).

Eni S.p.A. provvederà a comunicare le istanze presentate dai propri clienti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per le attività di verifica di sua competenza.

È fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Il cliente finale che provvede al pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa (Sepa Direct Debit - SDD) RID bancario e che intenda beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dovrà comunicare alla propria banca di sospendere il servizio di addebito diretto in conto per i documenti che hanno scadenza all’interno del periodo di sospensione (18 gennaio – 18 luglio 2026).

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

In particolare, gli importi relativi alle fatture, ovvero agli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, che siano rimasti insoluti al termine del periodo di sospensione, sono automaticamente rateizzati per un periodo di 12 mesi, in rate non cumulabili e di importo costante, aventi periodicità pari alla periodicità di fatturazione e senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale (per maggiori dettagli si veda l’art. 4 della delibera 20/2026/R/COM). È fatta salva la facoltà per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

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Alluvione Calabria, Sardegna e Sicilia

Informativa in merito alla facoltà di richiedere la sospensione dei termini di pagamento per le forniture di energia elettrica e gas naturale a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia

Informiamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 20/2026/R/COM (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore di tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

In particolare, ARERA ha disposto la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Possono beneficiare della misura di cui sopra le forniture di energia elettrica e gas naturale, ubicate nei Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 (cfr. allegati), asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali.

Inoltre, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applica la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026.

I titolari delle forniture interessate, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, devono presentare al proprio fornitore., entro la data del 30 aprile 2026, istanza per usufruire della suddetta sospensione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi.

L’istanza può essere presentata dal cliente via e-mail, PEC o posta ordinaria agli indirizzi comunicati da Eni S.p.A. utilizzando il modulo di cui all’Allegato A alla citata deliberazione (cfr. allegati).

Eni S.p.A. provvederà a comunicare le istanze presentate dai propri clienti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per le attività di verifica di sua competenza.

È fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Il cliente finale che provvede al pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa (Sepa Direct Debit - SDD) RID bancario e che intenda beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dovrà comunicare alla propria banca di sospendere il servizio di addebito diretto in conto per i documenti che hanno scadenza all’interno del periodo di sospensione (18 gennaio – 18 luglio 2026).

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

In particolare, gli importi relativi alle fatture, ovvero agli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, che siano rimasti insoluti al termine del periodo di sospensione, sono automaticamente rateizzati per un periodo di 12 mesi, in rate non cumulabili e di importo costante, aventi periodicità pari alla periodicità di fatturazione e senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale (per maggiori dettagli si veda l’art. 4 della delibera 20/2026/R/COM). È fatta salva la facoltà per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

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