Informiamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 20/2026/R/COM (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore di tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
In particolare, ARERA ha disposto la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Possono beneficiare della misura di cui sopra le forniture di energia elettrica e gas naturale, ubicate nei Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 (cfr. allegati), asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali.
Inoltre, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applica la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026.
I titolari delle forniture interessate, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, devono presentare al proprio fornitore., entro la data del 30 aprile 2026, istanza per usufruire della suddetta sospensione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi.
L’istanza può essere presentata dal cliente via e-mail, PEC o posta ordinaria agli indirizzi comunicati da Eni S.p.A. utilizzando il modulo di cui all’Allegato A alla citata deliberazione (cfr. allegati).
Eni S.p.A. provvederà a comunicare le istanze presentate dai propri clienti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per le attività di verifica di sua competenza.
È fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Il cliente finale che provvede al pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa (Sepa Direct Debit - SDD) RID bancario e che intenda beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dovrà comunicare alla propria banca di sospendere il servizio di addebito diretto in conto per i documenti che hanno scadenza all’interno del periodo di sospensione (18 gennaio – 18 luglio 2026).
Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
In particolare, gli importi relativi alle fatture, ovvero agli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, che siano rimasti insoluti al termine del periodo di sospensione, sono automaticamente rateizzati per un periodo di 12 mesi, in rate non cumulabili e di importo costante, aventi periodicità pari alla periodicità di fatturazione e senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale (per maggiori dettagli si veda l’art. 4 della delibera 20/2026/R/COM). È fatta salva la facoltà per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni 565/2023/R/COM e 10/2024/R/COM (cfr. allegati) ha previsto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze e forniture che ne facciano richiesta e abbiano riportato i maggiori danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale verificatisi a partire dall’1 maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze.
1. Le agevolazioni
Con riferimento al settore elettrico e gas naturale, relativamente alle fatture emesse o da emettere riferite ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non si applicano le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Le agevolazioni si applicano anche alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto, ad esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica ed è previsto che il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita (CPu) sia applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.
1. Soggetti beneficiari delle agevolazioni
Le agevolazioni si applicano alle forniture di energia elettrica e gas naturale:
Le agevolazioni si applicano su richiesta dei soggetti titolari delle forniture.
2. Modalità di ottenimento delle agevolazioni
Gli aventi diritto presentano all’esercente l’attività di vendita un’istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo:
Pertanto, il cliente che sia in possesso dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni, può presentare apposita richiesta entro e non oltre il 30 giugno 2024, inviando un’e-mail all’indirizzo largecustomersfo.gasandpower@pec.eni.it comunicando le informazioni sopra evidenziate ed allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata e sottoscritta.
Informiamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni 519/2023/R/com e 50/2024/R/com (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023.
In particolare, per le forniture di energia elettrica, gas naturale o gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Allegato A della deliberazione 50/2024/R/com (cfr. allegati) è stata disposta la sospensione per 6 mesi, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 e fino al 2 maggio 2024.
È fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Il cliente che provvede al pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa (Sepa Direct Debit - SDD) e che intenda beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dovrà comunicare alla propria banca di sospendere il servizio di addebito diretto in conto per i documenti che hanno scadenza all’interno del periodo di sospensione (2 novembre 2023 - 2 maggio 2024).
Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
In particolare, gli importi relativi alle fatture sospese o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, che siano rimasti insoluti al termine del periodo di sospensione, sono automaticamente rateizzati per un periodo di 12 mesi, in rate non cumulabili e di importo costante, aventi periodicità pari alla periodicità di fatturazione e senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale (per maggiori dettagli si veda l’articolo 5 della delibera 50/2024/R/com). È fatta salva la facoltà per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
Inoltre, i clienti finali titolari di forniture attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Allegato A della deliberazione 50/2024/R/COM, possono comunicare ad Eni S.p.A. l’eventuale diverso indirizzo scrivendo all’indirizzo email center@eni.com, ai fini del recapito delle eventuali fatture nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento.
Informiamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 20/2026/R/COM (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore di tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
In particolare, ARERA ha disposto la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Possono beneficiare della misura di cui sopra le forniture di energia elettrica e gas naturale, ubicate nei Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 (cfr. allegati), asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali.
Inoltre, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applica la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026.
I titolari delle forniture interessate, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, devono presentare al proprio fornitore., entro la data del 30 aprile 2026, istanza per usufruire della suddetta sospensione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi.
L’istanza può essere presentata dal cliente via e-mail, PEC o posta ordinaria agli indirizzi comunicati da Eni S.p.A. utilizzando il modulo di cui all’Allegato A alla citata deliberazione (cfr. allegati).
Eni S.p.A. provvederà a comunicare le istanze presentate dai propri clienti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per le attività di verifica di sua competenza.
È fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Il cliente finale che provvede al pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa (Sepa Direct Debit - SDD) RID bancario e che intenda beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dovrà comunicare alla propria banca di sospendere il servizio di addebito diretto in conto per i documenti che hanno scadenza all’interno del periodo di sospensione (18 gennaio – 18 luglio 2026).
Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
In particolare, gli importi relativi alle fatture, ovvero agli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, che siano rimasti insoluti al termine del periodo di sospensione, sono automaticamente rateizzati per un periodo di 12 mesi, in rate non cumulabili e di importo costante, aventi periodicità pari alla periodicità di fatturazione e senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale (per maggiori dettagli si veda l’art. 4 della delibera 20/2026/R/COM). È fatta salva la facoltà per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni 565/2023/R/COM e 10/2024/R/COM (cfr. allegati) ha previsto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze e forniture che ne facciano richiesta e abbiano riportato i maggiori danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale verificatisi a partire dall’1 maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze.
1. Le agevolazioni
Con riferimento al settore elettrico e gas naturale, relativamente alle fatture emesse o da emettere riferite ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non si applicano le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Le agevolazioni si applicano anche alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto, ad esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica ed è previsto che il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita (CPu) sia applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.
1. Soggetti beneficiari delle agevolazioni
Le agevolazioni si applicano alle forniture di energia elettrica e gas naturale:
Le agevolazioni si applicano su richiesta dei soggetti titolari delle forniture.
2. Modalità di ottenimento delle agevolazioni
Gli aventi diritto presentano all’esercente l’attività di vendita un’istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo:
Pertanto, il cliente che sia in possesso dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni, può presentare apposita richiesta entro e non oltre il 30 giugno 2024, inviando un’e-mail all’indirizzo largecustomersfo.gasandpower@pec.eni.it comunicando le informazioni sopra evidenziate ed allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata e sottoscritta.
Informiamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni 519/2023/R/com e 50/2024/R/com (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023.
In particolare, per le forniture di energia elettrica, gas naturale o gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Allegato A della deliberazione 50/2024/R/com (cfr. allegati) è stata disposta la sospensione per 6 mesi, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 e fino al 2 maggio 2024.
È fatta salva la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Il cliente che provvede al pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa (Sepa Direct Debit - SDD) e che intenda beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dovrà comunicare alla propria banca di sospendere il servizio di addebito diretto in conto per i documenti che hanno scadenza all’interno del periodo di sospensione (2 novembre 2023 - 2 maggio 2024).
Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
In particolare, gli importi relativi alle fatture sospese o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, che siano rimasti insoluti al termine del periodo di sospensione, sono automaticamente rateizzati per un periodo di 12 mesi, in rate non cumulabili e di importo costante, aventi periodicità pari alla periodicità di fatturazione e senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale (per maggiori dettagli si veda l’articolo 5 della delibera 50/2024/R/com). È fatta salva la facoltà per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
Inoltre, i clienti finali titolari di forniture attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Allegato A della deliberazione 50/2024/R/COM, possono comunicare ad Eni S.p.A. l’eventuale diverso indirizzo scrivendo all’indirizzo email center@eni.com, ai fini del recapito delle eventuali fatture nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento.