Dal 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche. Il nuovo regolamento sostituisce numerose direttive e regolamenti dell'Unione Europea e attribuisce la responsabilità all'industria di dimostrare la sicurezza dei suoi prodotti.
Principali Elementi
Il Regolamento (CE) 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) pubblicato il 30/12/2006 è un regolamento che rivede profondamente tutto il complesso delle norme dell'Unione Europea nel settore del controllo delle sostanze chimiche per la tutela della salute e dell'ambiente, e attribuisce per la prima volta all'industria la responsabilità di dimostrare la sicurezza dei propri prodotti.
Fornitori e Clienti
Nel quadro generale dell'attuazione del Regolamento (CE) 1907/2006 REACH, uno degli aspetti fondamentali riguarda lo scambio di informazioni fra i produttori o importatori, e gli utilizzatori delle sostanze chimiche (downstream users). Un elemento particolarmente importante di questo scambio riguarda l'individuazione degli usi effettivi delle sostanze stesse, in modo da poterli valutare nel processo di registrazione, e inserirli in futuro nella scheda di sicurezza estesa (eSDS). Se un uso specifico della sostanza non sarà indicato nella scheda, questo potrebbe portare delle restrizioni alle possibilità di uso. L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha sviluppato una serie di codici ("descrittori REACH”) per catalogare gli usi delle sostanze, e facilitare lo scambio di informazioni sulle loro condizioni di utilizzo nei vari settori industriali. Un elenco di tali codici e altre informazioni sul loro uso sono disponibili nel sito Internet dell’ECHA
Esempi
Indichiamo a titolo esemplificativo alcuni descrittori utilizzati nell'ambito dei prodotti petroliferi:
Codice di descrizione (tipo d'informazione)
Descrizione (Significato del codice)
Esempio
SU
Settore di mercato che usa il prodotto
SU3—Produzione industriale
PC
Uso per tipo di preparazione
PC24 – Lubrificanti, grassi
PROC
Tipo di uso o processo
POC1 – Usato nei processi chiusi
AC
Categoria dell'articolo
AC10-1 Prodotti in gomma, pneumatici
ERC
Si riferisce al meccanismo di rilascio
ERC
Una lista completa dei descrittori di uso previsti nella registrazione delle sostanze nel Regolamento REACH e degli scenari di esposizione per le sostanze connesse al ciclo petrolifero sono riportate nei siti: https://www.concawe.eu/ (Scegliere "REACH Implementation", poi "10. List of Identified Uses...") e http://atiel.org/ (Scegliere "REACH”).
Per comunicazioni in merito è possibile inviare un'e-mail al seguente indirizzo: reach.uses@Eni.it
Sostanze Registrate
Olio combustibile: CAS n. 68476-33-5 - n. registrazione Reach: 01-2119474894-22-0102
Carburante Diesel: CAS n. 68334-30 - n. registrazione Reach:01-2119484664-27-0136.
Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, No 1227/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT?qid=1406538349805&uri=CELEX:32011R1227). Obiettivo del Regolamento è stabilire regole condivise a livello europeo per l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di prevenire pratiche abusive. In particolare, il REMIT introduce a livello europeo regole specifiche per la sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a:
definire le pratiche abusive, relativamente a manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider Trading
vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell’energia (elettricità e gas) all'ingrosso
identificare e contrastare i casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e di insider Trading attraverso un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei
adottare le opportune iniziative di verifica e controllo prevedendo che le Autorità nazionali di regolazione dispongano di specifici poteri di indagine, enforcement e sanzione.
L'attuazione del REMIT è demandata all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) e alle Autorità nazionali di regolazione (in Italia l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) in cooperazione tra loro e con le altre autorità nazionali ed europee (autorità finanziarie e antitrust).
Qui si trovano le Informazioni Privilegiate relative a gas naturale ed energia elettrica in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (EU) n. 1227/2011 (REMIT).
Dal 16 agosto 2012 è in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea in data 4 luglio 2012 (Regolamento EMIR).
Soggetti interessati
Il Regolamento EMIR identifica le seguenti categorie di soggetti:
controparti finanziarie, la cui tassonomia viene indicata nell’articolo 2(8) del Regolamento stesso
controparti non finanziarie, definite come tutte le imprese stabilite nell’Unione, diverse dalle controparti finanziarie e dalle controparti centrali
controparti non finanziarie qualificate, che corrispondono al genere più esteso delle controparti non finanziarie, ma se ne differenziano poiché il valore nozionale lordo del portafoglio di strumenti derivati per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria dalle stesse detenuto supera determinate soglie, distinte per categoria di strumento derivato.
Obblighi
Gli obblighi che discendono dal Regolamento EMIR si applicano in funzione dell’appartenenza del soggetto ad una delle categorie sopra indicate. In particolare le controparti finanziarie sono sottoposte:
all’obbligo di clearing, che consiste nel sottoporre a compensazione mediante controparte centrale i contratti derivati negoziati OTC che appartengano ad una classe di derivati che sia stata dichiarata soggetta all’obbligo
all’obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste dal Regolamento EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale
Le controparti non finanziarie sono sottoposte:
all’obbligo di verifica che il valore del portafoglio di strumenti derivati OTC non superi la soglia di compensazione
all’obbligo di applicare talune tecniche di mitigazione del rischio con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale
Le controparti non finanziarie qualificate sono sottoposte:
all’obbligo di notificare alla Consob e all’ESMA l’avvenuto superamento e l’eventuale ritorno nei limiti delle soglie
all’obbligo di clearing, per i contratti interessati dall’obbligo e conclusi successivamente al superamento delle soglie
all’obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste da EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale
L’EMIR introduce anche l’obbligo di reporting dei contratti derivati ad una trade repository autorizzata o riconosciuta dall’ESMA, che si applica alle controparti centrali ed ai soggetti appartenenti ad ognuna delle suddette categorie.
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