Bandiere dell'Unione Europea

Trading & Shipping: regolamento REACH, REMIT ed EMIR

Le norme e i regolamenti sulle sostanze chimiche, sull’integrità dei mercati energetici e sui contratti tra le controparti.

Regolamento REACH

Dal 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche. Il nuovo regolamento sostituisce numerose direttive e regolamenti dell'Unione Europea e attribuisce la responsabilità all'industria di dimostrare la sicurezza dei suoi prodotti.

Principali Elementi

Il Regolamento (CE) 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) pubblicato il 30/12/2006 è un regolamento che rivede profondamente tutto il complesso delle norme dell'Unione Europea nel settore del controllo delle sostanze chimiche per la tutela della salute e dell'ambiente, e attribuisce per la prima volta all'industria la responsabilità di dimostrare la sicurezza dei propri prodotti.

Fornitori e Clienti

Nel quadro generale dell'attuazione del Regolamento (CE) 1907/2006 REACH, uno degli aspetti fondamentali riguarda lo scambio di informazioni fra i produttori o importatori, e gli utilizzatori delle sostanze chimiche (downstream users). Un elemento particolarmente importante di questo scambio riguarda l'individuazione degli usi effettivi delle sostanze stesse, in modo da poterli valutare nel processo di registrazione, e inserirli in futuro nella scheda di sicurezza estesa (eSDS). Se un uso specifico della sostanza non sarà indicato nella scheda, questo potrebbe portare delle restrizioni alle possibilità di uso. L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha sviluppato una serie di codici ("descrittori REACH”) per catalogare gli usi delle sostanze, e facilitare lo scambio di informazioni sulle loro condizioni di utilizzo nei vari settori industriali. Un elenco di tali codici e altre informazioni sul loro uso sono disponibili nel sito Internet dell’ECHA

Esempi

Indichiamo a titolo esemplificativo alcuni descrittori utilizzati nell'ambito dei prodotti petroliferi:

Codice di descrizione (tipo d'informazione) Descrizione (Significato del codice) Esempio
SU Settore di mercato che usa il prodotto SU3—Produzione industriale
PC Uso per tipo di preparazione PC24 – Lubrificanti, grassi
PROC Tipo di uso o processo POC1 – Usato nei processi chiusi
AC Categoria dell'articolo AC10-1 Prodotti in gomma, pneumatici
ERC Si riferisce al meccanismo di rilascio ERC

Una lista completa dei descrittori di uso previsti nella registrazione delle sostanze nel Regolamento REACH e degli scenari di esposizione per le sostanze connesse al ciclo petrolifero sono riportate nei siti: https://www.concawe.eu/ (Scegliere "REACH Implementation", poi "10. List of Identified Uses...") e http://atiel.org/ (Scegliere "REACH”).

Per comunicazioni in merito è possibile inviare un'e-mail al seguente indirizzo: reach.uses@Eni.it

Sostanze Registrate

  • Olio combustibile: CAS n. 68476-33-5 - n. registrazione Reach: 01-2119474894-22-0102
  • Carburante Diesel: CAS n. 68334-30 - n. registrazione Reach:01-2119484664-27-0136.

Regolamento REMIT

Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, No 1227/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227). Obiettivo del Regolamento è stabilire regole condivise a livello europeo per l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di prevenire pratiche abusive. In particolare, il REMIT introduce a livello europeo regole specifiche per la sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a:

  • definire le pratiche abusive, relativamente a manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider Trading
  • vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell’energia (elettricità e gas) all'ingrosso
  • identificare e contrastare i casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e di insider Trading attraverso un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei
  • adottare le opportune iniziative di verifica e controllo prevedendo che le Autorità nazionali di regolazione dispongano di specifici poteri di indagine, enforcement e sanzione.

L'attuazione del REMIT è demandata all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) e alle Autorità nazionali di regolazione (in Italia l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) in cooperazione tra loro e con le altre autorità nazionali ed europee (autorità finanziarie e antitrust).

Il Regolamento EMIR

Dal 16 agosto 2012 è in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea in data 4 luglio 2012 (Regolamento EMIR).

Soggetti interessati

Il Regolamento EMIR identifica le seguenti categorie di soggetti:

  • controparti finanziarie, la cui tassonomia viene indicata nell’articolo 2(8) del Regolamento stesso
  • controparti non finanziarie, definite come tutte le imprese stabilite nell’Unione, diverse dalle controparti finanziarie e dalle controparti centrali
  • controparti non finanziarie qualificate, che corrispondono al genere più esteso delle controparti non finanziarie, ma se ne differenziano poiché il valore nozionale lordo del portafoglio di strumenti derivati per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria dalle stesse detenuto supera determinate soglie, distinte per categoria di strumento derivato.

Obblighi

Gli obblighi che discendono dal Regolamento EMIR si applicano in funzione dell’appartenenza del soggetto ad una delle categorie sopra indicate. In particolare le controparti finanziarie sono sottoposte:

  • all’obbligo di clearing, che consiste nel sottoporre a compensazione mediante controparte centrale i contratti derivati negoziati OTC che appartengano ad una classe di derivati che sia stata dichiarata soggetta all’obbligo
  • all’obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste dal Regolamento EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale

Le controparti non finanziarie sono sottoposte:

  • all’obbligo di verifica che il valore del portafoglio di strumenti derivati OTC non superi la soglia di compensazione
  • all’obbligo di applicare talune tecniche di mitigazione del rischio con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale

Le controparti non finanziarie qualificate sono sottoposte:

  • all’obbligo di notificare alla Consob e all’ESMA l’avvenuto superamento e l’eventuale ritorno nei limiti delle soglie
  • all’obbligo di clearing, per i contratti interessati dall’obbligo e conclusi successivamente al superamento delle soglie
  • all’obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste da EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale

L’EMIR introduce anche l’obbligo di reporting dei contratti derivati ad una trade repository autorizzata o riconosciuta dall’ESMA, che si applica alle controparti centrali ed ai soggetti appartenenti ad ognuna delle suddette categorie.