I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono stati individuati e perimetrati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare a partire dal 1998, d’intesa
con le regioni interessate.
In base a quanto previsto nel Testo
Unico Ambientale (art. 252 del decreto Legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni), “i Siti d’Interesse Nazionale, ai fini della bonifica,
sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità
e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio
per i beni culturali ed ambientali”. Attualmente i Siti di Interesse Nazionale
individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare
sono 41.
Il procedimento amministrativo di bonifica dei Siti d’Interesse
Nazionale è di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e Mare che può avvalersi dell’operato e dei pareri dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle agenzie regionali
per la protezione Ambientale (ARPA), dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto
Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro (INAIL), oltre ad altri enti nazionali
o locali e pubblici o privati.
La competenza e la funzione amministrativa
relativa agli interventi di bonifica dei Siti di Interesse Regionale (SIR) spetta
invece alle Regioni.
Attualmente Eni Rewind opera in 17 aree ex industriali
e dismesse ricadenti in 13 Siti di Interesse Nazionale e in circa 80 Siti di Interesse
Regionale.
L. 426/98
L. 426/98
L. 426/1998
L. 426/98
L. 426/2001
L. 179/2002
L. 179/2002
L. 426/98
L. 426/98
L. 426/98
L. 426/98
L. 468/2001
L. 179/2002