Domande frequenti su Assemblea e Azionisti

Domande frequenti su Assemblea e Azionisti

Le informazioni per gli Azionisti su come partecipare attivamente all’Assemblea esprimendo il proprio voto.

Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione dell’Assemblea?

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è pubblicato sul sito internet di Eni, trasmesso a Borsa Italiana, diffuso sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob registrato "1Info" - consultabile all'indirizzo  www.1info.it e pubblicato per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Al fine di assicurare la migliore diffusione, la Società provvede a pubblicare l'avviso anche su un quotidiano a diffusione estera (generalmente, i quotidiani sono "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times").
I termini per la pubblicazione dell’avviso variano a seconda della materia su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare.
In particolare, per l’approvazione del bilancio e, in generale, per tutti i casi in cui non sia previsto un termine differente, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla data fissata per l’Assemblea.

In caso di Assemblea convocata per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il termine per la pubblicazione è anticipato a 40 giorni prima dell’Assemblea.
Qualora, invece, l’Assemblea sia chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere atti o operazioni per contrastare un’offerta pubblica d’acquisto il termine per la pubblicazione è fissato a 15 giorni prima dell’Assemblea.

 

È possibile avere maggiori informazioni sulle diverse convocazioni dell'Assemblea?

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) si tiene normalmente in unica convocazione, come previsto dallo Statuto di Eni. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

In caso di Assemblea (ordinaria e straordinaria) che si tenga a seguito di più convocazioni, si evidenzia che le diverse convocazioni si differenziano per i cd. quorum costitutivi e deliberativi: ciò significa che è necessaria una quota di capitale differente affinché l'Assemblea possa validamente deliberare sulla materia ad essa sottoposta. 

 

Come è possibile sapere se l'Assemblea si terrà in unica convocazione, ovvero in più convocazioni?

Nell'avviso di convocazione è indicato espressamente se l'Assemblea si terrà in un'unica convocazione, ovvero è indicato se si farà ricorso a convocazioni successive alla prima.
In ragione della composizione azionaria di Eni, qualora siano previste più convocazioni, di norma l'Assemblea ordinaria si tiene in seconda convocazione e quella straordinaria in terza.

 

Dove e quando sono messe a disposizione del pubblico le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea?

Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" - consultabile all'indirizzo  www.1info.it , nonché sul sito Internet di Eni e trasmesse a Borsa Italiana ( www. borsaitaliana.it ) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione (v. Q&A "Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione dell’Assemblea?") previsto in ragione di ciascuna materia da trattare. Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono messe a disposizione nei termini indicati dalle medesime norme: un caso rilevante è quello relativo all'approvazione del bilancio, per cui il termine massimo per la pubblicazione della relazione del Consiglio è ridotto a 21 giorni liberi prima dell’Assemblea.

 

Cosa si deve fare per consultare le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione predisposta per l'Assemblea?

Per consultare la documentazione predisposta per l’Assemblea occorre consultare il sito internet di Eni ( www.eni.com ), il sito internet di Borsa Italiana ( www.borsaitaliana.it   con riferimento a Eni), ovvero il sito internet del meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato"1Info" ( www.1info.it ) o recarsi presso la sede sociale. La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro-tempore vigenti. In ogni caso, è possibile avere informazioni inviando un'e-mail all'indirizzo segreteriasocietaria.azionisti@eni.com oppure telefonare al Numero Verde per gli Azionisti 800940924 [dall'estero: + 800 1122 3456].

 

È possibile che l'Assemblea sia convocata su richiesta dei soci?

Sì. Gli Amministratori devono convocare l’Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.

Tuttavia, la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto (es. Bilancio) o di una relazione da essi predisposta.

I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell’Assemblea presso la sede sociale, su Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" - consultabile all'indirizzo  www.1info.it  e sul sito internet di Eni.

 

È possibile richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno?

Sì. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale di Eni possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto (es. bilancio) o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all’ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata all’intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d’integrazione presso la sede sociale, Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" - consultabile all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet di Eni.

Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet di Eni e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Con riferimento all’Assemblea degli azionisti del10 maggio 2023, che si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato, in conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, i termini e le modalità per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno sono indicati nel relativo avviso di convocazione.

 

Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?

Ai fini dell’intervento e voto in Assemblea, opera il meccanismo della cd. “record date” (art. 13.2 dello Statuto), che stabilisce che la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sia attestata da una comunicazione alla Società effettuata, ai sensi di legge, da parte di un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea. Le registrazioni (in accredito o in addebito) compiute sui conti dell’intermediario successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall’intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento, ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto nei casi in cui le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie di Eni, che risulteranno iscritti alla data indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea nell’apposito registro tenuto da Citibank N.A, banca depositaria degli ADRs, avranno la facoltà di esercitare il diritto di voto secondo le modalità e osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati nell’“ADR Deposit Agreement”, fermo quanto previsto nell’avviso di convocazione.

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l’intervento nell’Assemblea del10 maggio 2023 potrà svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante designato, secondo quanto precisato nell’avviso di convocazione.

 

Cosa è la c.d. "record date"?

Il meccanismo della cd. record date, introdotto nell'ordinamento italiano nel 2010, è previsto dall'articolo 13.2 dello Statuto di Eni.
Il meccanismo individua uno dei presupposti per la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea, cioè identifica il momento in cui il soggetto che richiede di partecipare all'Assemblea deve risultare titolare delle azioni di Eni.
La legittimazione all’intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è, infatti, attribuito a coloro che sono titolari delle azioni sulla base delle evidenze dei conti dell’intermediario abilitato relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea.
Le registrazioni (in accredito o in addebito) compiute sui conti dell’intermediario successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

 

Che cosa significa "azioni dematerializzate"?

Dal 1 ° gennaio 1999 le azioni delle società quotate non sono più rappresentate da certificati cartacei, ma registrate in forma elettronica attraverso il sistema gestito dalla Monte Titoli SpA[1]. Ogni diritto è garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario abilitato che aderisce al sistema Monte Titoli (Sim, banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.

 

[1] Monte Titoli SpA: società per la custodia e l’amministrazione accentrata di strumenti finanziari quotati.

 

Se un azionista possiede azioni ancora non dematerializzate che cosa deve fare?

Per partecipare all'Assemblea e per riscuotere il dividendo coloro che possiedono ancora titoli azionari in formato cartaceo devono consegnarli un intermediario abilitato (Sim, banca) e chiederne la dematerializzazione.

 

Chi sono gli intermediari abilitati?

Banche e Sim (società di intermediazione mobiliare).

Con quali modalità si può intervenire e votare in Assemblea?

Gli azionisti possono intervenire di persona o farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica (v. Q&A "A chi e come può essere rilasciata la delega di voto?").
Il voto può essere esercitato personalmente, mediante delega o per corrispondenza.
Se previsto nell'avviso di convocazione, il voto può essere esercitato anche in via elettronica.

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l’intervento e il voto nell’Assemblea del10 maggio 2023 potranno svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante designato, secondo quanto precisato nell’avviso di convocazione.

 

Sono previste semplificazioni per gli azionisti dipendenti associati ad associazioni di azionisti?

Sì. Eni mette a disposizione degli azionisti dipendenti, associati ad associazioni di azionisti, spazi da utilizzare per la comunicazione e lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l’intervento e il voto nell’Assemblea del10 maggio 2023 potranno svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, secondo quanto precisato nell’avviso di convocazione.

 

Chi è il "Rappresentante Designato dalla Società"?

Il Rappresentante Designato dalla Società è il soggetto che Eni può designare per ciascuna Assemblea e al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno entro la fine del secondo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione). La delega al Rappresentante Designato, che non comporta alcun costo aggiuntivo per gli azionisti, è disciplinata nell'art. 14.5 dello Statuto e dall’art. 135-undecies del d.lgs. 58/1998. Il nome del Rappresentante Designato e i relativi riferimenti sono indicati nell'avviso di convocazione. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet di Eni.

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l’intervento e il voto nell’Assemblea del10 maggio 2023 potranno svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, secondo quanto precisato nell’avviso di convocazione.

 

Come e quando si conferisce la delega al "Rappresentante Designato dalla Società"?

La delega al Rappresentante Designato di cui all’art. 135-undecies del d.lgs. 58/1998 è conferita mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di delega, il cui contenuto è stato stabilito da Consob. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione) e non ha effetto per le proposte per cui non sono state date istruzioni di voto. La delega e le relative istruzioni sono sempre revocabili entro il termine predetto.

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, per l’Assemblea del10 maggio 2023 al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ordinarie ai sensi dell’art. 135-novies del d.lgs. 58/1998, entro i termini e con le modalità stabilite nell’avviso di convocazione. 

 

Dove è possibile trovare i moduli per conferire delega al "Rappresentante Designato dalla Società"?

I moduli sono messi a disposizione da Eni sul sito internet, nella pagina dedicata all’Assemblea degli azionisti. Gli stessi sono disponibili anche presso la sede sociale.

 

È possibile revocare la delega e le istruzioni di voto conferite al "Rappresentante Designato dalla Società"?

Sì. È possibile revocare la delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del d.lgs. 58/1998 entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. La data precisa è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea

 

A chi e come può essere rilasciata la delega ordinaria di voto?

Coloro ai quali spetta il diritto di voto (v. Q&A "Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?") possono farsi rappresentare nell’Assemblea ai sensi dell’art. 135-novies del d.lgs. 58/1998 mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’Assemblea del10 maggio 20232 esclusivamente tramite delega e/o subdelega conferita al Rappresentante Designato, secondo quanto precisato nell’avviso di convocazione.

 

Come può avvenire la notifica della delega a Eni?

La delega può essere notificata alla Società entro i termini indicati nell’avviso di convocazione:

  1. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com; ovvero
  2. mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità ivi indicate.

È possibile revocare la delega ordinaria?

La delega e le relative istruzioni di voto conferite ai sensi dell’art. 135-novies del d.lgs. 58/1998 sono sempre revocabili, nonostante qualsiasi patto contrario.

 

Quando è disponibile il verbale dell'Assemblea?

Il verbale assembleare è reso disponibile sul sito internet di Eni entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea. Entro 5 giorni dalla data dell’Assemblea, è messo a disposizione sul sito internet di Eni un rendiconto sintetico delle votazioni contente il numero e la percentuale di azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto su ciascun punto all’ordine del giorno.

 

Il verbale dell'Assemblea è a disposizione su internet?

Sì. Il verbale dell'Assemblea è a disposizione nel sito internet di Eni, nella sezione Governance/Assemblea. I verbali riportano in allegato i risultati delle votazioni.

 

Entro quale data deve tenersi l'Assemblea di approvazione del bilancio?

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (31 dicembre), per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In ogni caso, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, Eni mette a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale contenente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e le relative relazioni.

 

Qual è la quota di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze?

La quota di partecipazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze è pari al 4,411% e quella della Cassa depositi e prestiti S.p.A. è pari al 26,213%.