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Potenza, 24 novembre 2016 - In questi giorni sono apparsi articoli sulla stampa e su social relativi alla sentenza 46945/16 della Corte di Cassazione, che ha preso atto della rinuncia, fatta da Eni in settembre u.s., al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Potenza di riesame del provvedimento di sequestro del Centro Olio val d’Agri.
E’ opportuno precisare che la ragione della rinuncia di Eni al ricorso in Cassazione è stata dettata dal fatto che essendo venuto meno in agosto u.s. il sequestro del Centro Olio, è venuto meno conseguentemente anche l’interesse a fare ricorso avverso un provvedimento di sequestro ormai superato.
In Sentenza si dà anche atto della trasmissione di una memoria difensiva di un’Associazione che, dichiarandosi parte e persone offese, chiedono il rigetto del ricorso. Non risulta però che la richiesta di rigetto del ricorso avanzato dall’Associazione sia stata accolta.
Piuttosto, a fronte di una rinuncia formale di Eni, la Cassazione ha chiuso con un atto formale che, nel caso specifico, è rappresentato dalla sentenza dichiarativa della (sopravvenuta) inammissibilità del ricorso dovuta al dissequestro nel frattempo intervenuto e della conseguente ovvia rinuncia allo stesso da parte della società.
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