Un contributo fondamentale al dibattito internazionale in questo ambito proviene dal lavoro svolto dallo United Nations Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises. Nominato nel 2005 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su richiesta dello Human Rights Council, a questo organismo è stato affidato il compito di definire le responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani. Nel giugno 2008, a compimento del suo primo mandato, lo Special Representative ha sottoposto allo Human Rights Council il rapporto
Protect, Respect and Remedy
: a Framework for Business and Human Rights che introduce il paradigma Protect, respect and remedy.
L’autorevole report dello Special Representative individua tre pilastri fondamentali:
Questa definizione delle responsabilità delle imprese apparentemente restrittiva, contiene invece una serie di implicazioni rilevanti in termini di cambiamento della cultura aziendale e di approccio al business. Il paradigma, infatti, stabilisce esplicitamente come non sia più sufficiente che le imprese si limitino ad astenersi dal violare le leggi nazionali o dal commettere direttamente azioni che vadano contro gli interessi delle persone e dell'ambiente. Per un’impresa assicurare il rispetto dei diritti umani significa operare con
due diligence
, un requisito che si sostanzia nella realizzazione di diversi strumenti organizzativi interconnessi in maniera coerente e sinergica. In particolare, i quattro elementi principali della due diligence sono: l’adozione di una policy sui diritti umani; la realizzazione di valutazioni di impatto sui diritti umani nell’ambito di specifiche attività di business; l’integrazione dei valori e dei risultati delle valutazioni all’interno della cultura aziendale e dei sistemi gestionali; il monitoraggio e la rendicontazione della performance.
Oltre a preoccuparsi di prevenire il rischio di commettere direttamente violazioni dei diritti umani, le aziende sono chiamate ad operare attivamente al fine di minimizzare il rischio di essere complici nelle violazioni commesse da soggetti che rientrano nella loro sfera di influenza, ovvero, dagli interlocutori nei confronti dei quali può esercitare una particolare influenza. La complicità deriva, a sua volta, dalla combinazione di due elementi: la ragionevole possibilità che l’impresa fosse a conoscenza delle violazioni commesse da terze parti e l’esistenza di eventuali vantaggi per l’impresa derivanti dalla violazione commessa.
Attraverso la due diligence, Eni si impegna ogni giorno a prevenire ed evitare la complicità nella violazione dei diritti umani commesse da parte dei soggetti che appartengono alla sua area di influenza, quali, ad esempio, i suoi fornitori.
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Questa pagina è stata aggiornata il 05/02/10