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Regolamento REACH

Regolamento Reach

Il Regolamento (CE) 1907/2006 “REACH‘, pubblicato il 30/12/2006, è un regolamento che rivede profondamente tutto il complesso delle norme dell’Unione Europea nel settore del controllo delle sostanze chimiche per la tutela della salute e dell’ambiente e attribuisce per la prima volta all’industria la responsabilità di dimostrare la sicurezza dei propri prodotti.
Il Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) è entrato in vigore il 1° Giugno 2007 e prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione Europea in quantità pari o superiore ad una tonnellata l’anno, con varie scadenze entro un periodo di 11 anni. Effettuare la registrazione significa che i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati all’interno dell’Unione Europea devono trasmettere all’Agenzia Chimica Europea (ECHA) una complessa serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e i loro usi.

Il principio alla base del Regolamento REACH è “NO DATA NO MARKET‘ pertanto, nel caso non venga effettuata la comunicazione dei dati richiesti all'ECHA entro i tempi previsti, non sarà più possibile effettuare né la produzione, né l’importazione, né la commercializzazione della sostanza o del preparato.
 

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Tutte le società del gruppo Eni condividono e sostengono gli obiettivi contenuti nel Regolamento REACH che mira in generale a garantire il raggiungimento di “un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente‘ e che “si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente‘.

Eni riconosce l’importanza del Regolamento, i cui principi generali sono già insiti nell’impegno dell’Eni nella Sostenibilità e rappresentano una parte integrante della cultura e della storia della nostra Azienda

I rappresentanti dell'Eni partecipano attivamente a gruppi di lavoro all’interno delle Associazioni di Categoria europee, quali CEFIC, CONCAWE, ecc.., per ottemperare al meglio a quanto previsto dal Regolamento REACH sviluppando linee guida per l’industria e predisponendo quanto necessario per la registrazione.


Nell’ambito delle società dell’Eni sono state costituite adeguate strutture organizzative che prevedono il coinvolgimento integrato delle aree aziendali interessate, attraverso figure professionali di diversa competenza (amministrativa, tecnico-scientifica, informatica, legale, commerciale, ecc.).
Tutte le società dell’Eni hanno provveduto alla pre-registrazione delle sostanze prodotte e/o importate che sono più di 300 tra settore petrolifero e chimico.
Non si prevede di dover interrompere la produzione di alcuna sostanza per gli adempimenti imposti dal Regolamento e tutte le nostre Società stanno lavorando perché le sostanze prodotte e importante all’interno dell’Unione Europea siano registrate con le modalità indicate dal REACH nei tempi previsti.


Pre-registrazione

La pre-registrazione consiste in una documentazione ridotta che presentata (dal 1° giugno 2008 al 1 dicembre 2008) dai Fabbricanti ed Importatori Agenzia Chimica Europea (ECHA) permette loro di continuare a produrre e importare le Sostanze soggette a un regime transitorio cioè quelle già sul mercato Europeo, per un periodo di tempo di transizione di alcuni anni prima di dover presentare la Registrazione.
Le informazioni contenute nella pre-registrazione riguardano sostanzialmente l'identificazione della sostanze, del pre-registrante, la data di scadenza della registrazione e la fascia di tonnellaggio.

Registrazione

La registrazione consiste in una documentazione che ogni fabbricante o importatore deve presentare all'Agenzia Chimica Europea (ECHA) per ogni sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di un preparato o articolo , prodotta o importata in quantità = 1 tonn/anno.
Per ogni sostanza devono essere fornite tutte le informazioni relative a pericolosità, valutazione del rischio e eventuali misure individuate di gestione dei rischi durante la fabbricazione ed uso lungo tutta la catena di approvvigionamento. La documentazione consiste in:
- Fascicolo Tecnico, contenente l'identificazione del registrante e della sostanza, i dati relativi alla pericolosità (proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche), la descrizione del processo di fabbricazione e le informazioni relative agli usi identificati;
- Rapporto sulla Sicurezza Chimica, che descrive la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente della sostanza, se prodotta o importata in quantità 10 tonn/anno.
La Registrazione è richiesta per i Monomeri ma non per i Polimeri .

Valutazione
Il REACH prevede da parte dell' Agenzia Chimica Europea (ECHA) tre tipi di valutazioni:

- la valutazione di conformità per controllare la completezza del dossier di registrazione, se sono state cioè incluse tutte le informazioni richieste e se sono adeguate;
- la valutazione della proposta di sperimentazione, per controllare se il programma di prove sperimentali proposto nel dossier di registrazione è necessario;
- la valutazione delle sostanze più approfondita per chiarire eventuali rischi per la salute e l'ambiente da parte dello Stato membro.

Gli Stati membri possono valutare anche gli intermedi registrati.

Autorizzazione
È fatta richiesta di Autorizzazione per ciascun uso di quelle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o incorporate in articoli che destano maggiori preoccupazioni (Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione di categoria 1 e 2 - CMR 1 e 2; le Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche – PBT; le molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB; i Perturbatori Endocrini), al fine di incoraggiarne la sostituzione con alternative meno pericolose qualora economicamente e tecnicamente idonee.
Le Autorizzazioni sono concesse a condizioni e durata stabiliti caso per caso.

Restrizione
La restrizione è qualsiasi condizione o proibizione alla fabbricazione, uso o immissione sul mercato di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo.

Attori coinvolti
Il fabbricante/importatore deve dimostrare che produce e immette sul mercato soltanto sostanze chimiche "Sicure", cioè quelle il cui rischio relativo alla manipolazione e all'uso è limitato e correttamente gestito lungo tutto il ciclo di vita.
Gli Utilizzatori a valle comprendono formulatori, utilizzatori professionali, reimportatori.
Possono fornire informazioni a sostegno della preparazione di una Registrazione e hanno il diritto di Notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) il proprio uso a chi gli fornisce la sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, al fine di renderlo un uso identificato. In tale occasione fornisce informazioni sufficienti a consentire al fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, che gli ha fornito la sostanza, di predisporre uno scenario d'esposizione , o se del caso una categoria di uso o di esposizione , per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica.
Può inoltre predisporre lui stesso una valutazione della sicurezza chimica per qualsiasi uso non comunicato dal fornitore.
I Distributori possono fornire informazioni a sostegno della preparazione di una Registrazione. Inoltre trasmettono le informazioni necessarie alla definizione dello scenario d'esposizione all'attore o al distributore immediatamente a monte della catena d'approvvigionamento.


Articolo
: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
Categoria d'uso e d'esposizione: uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso.
Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi;
Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità.
Fabbricazione: la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale.
Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.
Monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo.
Polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:
una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente;
meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.
Nel contesto di questa definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero.
Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze
Scenario d'esposizione: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso.
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato,ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.
Sostanza soggetta a un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
- è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione Europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
- è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale.
Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo ogni altra utilizzazione.
Uso identificato: l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle.
Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore è considerato un utilizzatore a valle.





Questa pagina è stata aggiornata il 15/03/12