Decreto Legislativo n. 164/2000
Il Decreto Legislativo n. 164/2000 impone, fino al 31 dicembre 2010, limiti dimensionali a tutti gli operatori del mercato del gas naturale commisurati a una quota dei consumi nazionali fissata rispettivamente:
Il decreto prevede un meccanismo di verifica del rispetto delle quote. La verifica è effettuata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a partire dalla chiusura del primo triennio di regolamentazione e, successivamente, su base annuale confrontando la quota media consuntivata da ciascun operatore nel triennio che si chiude con l'anno di verifica con la quota media consentita ai sensi del decreto nello stesso periodo. Il 2008 chiude il quinto triennio di verifica del rispetto dei limiti alle immissioni in rete, nel quale la quota media consentita è del 63% dei consumi nazionali di gas naturale, e il quarto triennio di verifica delle vendite ai clienti finali. La presenza di Eni nel mercato italiano è risultata entro i detti limiti.
DELIBERA VIS 8/09
DELIBERA ARG/GAS 92/08
Delibera VIS 8/09: Chiusura dell'istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la delibera VIS 8/09 ha concluso l'istruttoria sul gas non contabilizzato, avviata con delibera VIS 41/08 "Istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006". Sulla base delle risultanze di tale istruttoria sono stati definiti gli interventi che Snam Rete Gas dovrà attuare per il miglioramento del processo di calcolo del gas naturale ed è stato determinato in 45 milioni di euro l'importo complessivo da riconoscere alla Società in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007. L'Autorità ha inoltre stabilito di determinare i costi addizionali sostenuti dalla Società negli anni termici 2007-2008 e 2008-2009 con successivi provvedimenti.
Delibera ARG/gas 92/08: Definiti i criteri tariffari per il 3° periodo di regolazione per il servizio di rigassificazione
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la delibera ARG/gas 92/08, ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il 3° periodo di regolazione (ottobre 2008 - settembre 2012).
La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico rivalutato. L'aggiornamento annuale dei ricavi e delle tariffe seguirà le stesse metodologie del precedente periodo regolatorio, salvo per gli ammortamenti che verranno adeguati ogni anno e sottratti al meccanismo del price cap.
Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 7,6% in termini reali prima delle imposte. Inoltre, viene stabilita un'ulteriore remunerazione, fino al 3%, per i nuovi investimenti per un periodo massimo di 16 anni. I costi operativi vengono aggiornati ogni anno per tenere conto dell'inflazione e del recupero di efficienza (X-factor) fissato pari allo 0,5% in termini reali. La Delibera ARG/gas 92/08 prevede anche che i ricavi riconosciuti siano correlati per il 90% alla capacità di rigassificazione e per il rimanente 10% ai volumi effettivamente rigassificati (tale rapporto era 80/20 nel secondo periodo di regolazione).
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Questa pagina è stata aggiornata il 16/02/10