D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 130 recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99
In attuazione delle disposizioni della Legge 99/2009 ("Legge Sviluppo") il 13 agosto 2010 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo che introduce limiti alle quote di mercato all'ingrosso per i soggetti che immettono gas nella rete nazionale di trasporto, in sostituzione dei vigenti "tetti antitrust" originariamente introdotti dal Decreto Legislativo n. 164 del 2000 e in scadenza a fine 2010, e individua nuove misure volte a promuovere una maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale. Il decreto prevede che la quota di mercato detenuta da ciascun operatore sia calcolata incrementando la quota delle immissioni per tenere conto degli acquisti al PSV e delle vendite di gas destinato al mercato italiano operate a monte dei punti di ingresso in Italia. Tale quota di mercato potrà dunque assumere valori non inferiori alla quota di immissione in rete. Gli operatori del mercato del gas saranno tenuti a limitare la propria quota di mercato ad una soglia massima del 40% dei consumi nazionali. Meccanismi di gas release a prezzi regolamentati sono previsti in caso di superamento di tale limite. È prevista inoltre la possibilità di elevare la soglia al 55% a fronte dell'assunzione di impegni di potenziamento e sviluppo della capacità di stoccaggio per 4 miliardi di metri cubi in cinque anni. Eni ha assunto tale impegno e dovrà obbligatoriamente: (i) consentire a clienti industriali, aggregazioni di imprese, consorzi di clienti finali e produttori di energia elettrica la partecipazione alla realizzazione dell'infrastruttura di stoccaggio, tramite finanziamenti diretti o, in alternativa, la stipula di contratti di durata pluriennale relativi all'erogazione dei servizi di stoccaggio; (ii) impegnarsi a contribuire per il 50% al meccanismo di anticipazione dei benefici a condizioni economiche definite da Ministero e Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Decreto ha la finalità di trasferire ai clienti finali dei benefici derivanti dalla maggiore apertura del mercato, incentiva l'incremento della capacità di stoccaggio, a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti e di una maggiore flessibilità del sistema gas, prevedendo anche un contributo compensativo a favore dei comuni sul cui territorio vengono realizzati i nuovi campi di stoccaggio; esso, inoltre, prevede che nel 2011 venga resa operativa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale. Gli impatti dell'introduzione delle misure ivi previste sui risultati economico-finanziari del Gruppo dipendono fortemente dalle norme attuative dello stesso ancora in via di definizione.
Il 18 giugno 2010, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato la delibera ARG/gas 89/10 che per l'anno termico 1° ottobre 2010 - 30 settembre 2011 prevede una riduzione del 7,5% della componente energia legata ai costi di approvvigionamento (QE), riconosciuta nella tariffa di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela che riguarda i clienti residenziali e i condomini con consumi non superiori a 200.000 metri cubi. Considerato che l'intervento sulla QE non consente un'adeguata copertura dei costi di approvvigionamento del gas valutati con riferimento a un portafoglio efficiente di contratti di approvvigionamento di lungo termine, Eni ha presentato ricorso contro la delibera ARG/gas 89/10. Tale ricorso si inquadra nell'ambito del contenzioso amministrativo in corso che ha visto nel novembre 2010 la pubblicazione della decisione del TAR della Lombardia di annullamento della Delibera 79/07 dell'AEEG che istituisce il meccanismo di indicizzazione del costo della materia prima nelle forniture ai clienti tutelati.
Piattaforma di negoziazione per l'offerta gas
Il 18 marzo 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha pubblicato il Decreto che ha dato avvio, a partire dal 10 maggio 2010, alla piattaforma di negoziazione per l'offerta gas, un mercato organizzato per gli scambi di gas naturale volto al conseguimento di una maggiore concorrenzialità e flessibilità nel mercato all'ingrosso. La gestione e l'organizzazione della piattaforma negoziale sono assegnate al Gestore del Mercato Elettrico (GME). Sulla piattaforma, sono trattati i volumi di gas connessi all'adempimento da parte degli importatori di gas italiani da Paesi extra-UE degli obblighi sanciti dal Decreto Legge n. 7/2007 (si tratta di quote, variabili dal 5% al 10%, del gas importato sulla base di contratti di approvvigionamento da Paesi extra-UE per i quali la necessaria autorizzazione ministeriale è stata rilasciata dopo il gennaio 2007) nonché la vendita dei volumi corrispondenti alle royalty dovute allo Stato (e alle regioni Basilicata e Calabria) da parte dei titolari delle concessioni di coltivazione nazionali. Nel rispetto di tali obblighi Eni è tenuta a offrire sulla piattaforma circa 200 milioni di metri cubi relativamente alle importazioni effettuate negli anni termici 1° ottobre 2008 - 30 settembre 2009 (per una quota residua) e 1° ottobre 2009 - 30 settembre 2010, nonché circa 215 milioni di metri cubi per le royalty relative al 2009. È inoltre lasciata facoltà agli operatori, anche diversi dagli importatori, di trattare sulla piattaforma ulteriori volumi di gas rispetto ai quantitativi obbligatori secondo modalità di offerta e di consegna stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Da dicembre 2010 il GME ha, inoltre, assunto la funzione di controparte centrale delle transazioni concluse dagli operatori sul mercato del gas naturale (articolato in mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero) dove gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas naturale a pronti.
Il 13 luglio 2009 è stata emanata la III Direttiva gas per l'ulteriore fase di apertura del mercato comune del gas (Direttiva 2009/73/CE). In particolare la Direttiva stabilisce che gli Stati membri, in cui il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata operante nella commercializzazione del gas, entro il 3 marzo 2011 optino tra due possibili modalità attraverso le quali garantire l'indipendenza del trasportatore. I modelli di separazione tra cui optare sono:
Questa pagina è stata aggiornata il 09/05/11
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